Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano applicazione secondo l’ordine indicato dalla norma.
Nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente […]” (comma 3).
Nell’ipotesi in cui l’applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 20, secondo cui il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
In ogni caso, nell’individuazione del titolare effettivo, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell’interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l’operazione.
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